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Note di pubblica utilità su DAD e FAD

da | Mar 13, 2020 | Testi ironici di teoria utile

Ho letto diversi articoli di recente, ricevuto telefonate di allievi, colleghi e amici che avevano domande su cosa bisogna fare in questa benedetta didattica a distanza per essere conformi con tutti gli anagrammi di GDPR e AgID, compreso “gierredipi”.

Ho capito, dalle telefonate, che c’è una gran confusione in giro. E la confusione produce errori, che producono danni. Non abbiamo bisogno di altri danni.

Penso quindi che sia utile ed importante rassicurare le persone, oltre che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e sfatare un mito che sta circolando in rete ed anche a voce tra sedicenti esperti della materia ed istituzioni impreparate e tese alla gestione dell’emergenza. Non è necessario richiedere alcun consenso ad alcuno.

Non sono sola: ne ho parlato con esimi colleghi che condividono il mio punto di vista e (un po’ a nome di tutti) ve lo racconto.

Nelle condizioni di emergenza in cui ci troviamo non val proprio la pena di perdersi in annose faccende burocratiche: le scuole hanno ben altro cui pensare che non alle carte per la DAD e la FAD. Quindi sappiatelo, per una volta la legge non si fa difficile da applicare: per la gestione delle attività di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) è certamente necessario rispettare il Codice dell’Amministrazione Digitale, le collegate circolari AgID ed il GDPR, ma questo non richiede ulteriori sforzi burocratici rispetto all’impegno che già è profuso per mettersi in condizione di erogare le attività formative a distanza.

Provo a spiegarvi con facilità come DAD e FAD si possano dire “conformi”:

  1. Gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD e FAD devono essere qualificati AgID.
  2. I trattamenti di dati personali per l’erogazione delle attività di DAD e FAD devono essere effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti nell’interesse pubblico rilevante.
  3. Gli Istituti Scolastici devono regolamentare l’utilizzo degli strumenti da parte dei docenti e le possibilità conferite agli alunni e informarne gli stessi.

Facendo in particolare riferimento ad alcuni interventi pubblicati recentemente su testate web, mi preme chiarire che non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei genitori per la fruizione delle classi virtuali. Non serve, non ha senso e, se non fosse autoevidente, mi pare ovvio che non sia libera (se non la dai non partecipi, che detto nel Terzo Millennio e da una donna fa anche un po’ impressione).

Chi pensasse di non conferire i dati per le connessioni alla DAD si comporterebbe come se non andasse a scuola o non utilizzasse il registro elettronico, tanto un allievo quanto un docente. Nessuno vi chiederà (né può chiedervi) se siete o meno concordi: o venite o non venite, con tutte le conseguenze del caso.

Per tornare alla mia versione più didattica: anche in ossequio al principio di accountability, ogni singola istituzione formativa sceglie di quali strumenti dotarsi per eseguire le attività e, fatto salvo il vincolo di garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e rispettare il requisito di qualificazione AgID in ambito pubblico, l’ente agisce in ottemperanza alle disposizioni di legge nell’erogare la formazione a distanza e non ha bisogno di richiedere alcuna autorizzazione o consenso da parte degli aventi potestà genitoriale sui minori o degli studenti maggiorenni.

Temo che chi ha proposto, promosso, suggerito o imposto la richiesta di autorizzazione ai genitori abbia mal interpretato il testo dell’articolo 8 del GDPR, in cui è scritto chiaramente che la richiesta di consenso per i servizi web si applica solo ai servizi della società dell’informazione prestati ai minori e fondati sul consenso. 

Che vuol dire, per i comuni mortali, che bisogna che i genitori acconsentano a che i minori (di 14 anni in Italia) possano accedere a servizi privati, erogati via web sui loro cellulari o tablet o PC, che prevedono l’utilizzo – magari non tanto consapevole – di informazioni che li riguardano (compresa la pubblicità comportamentale, ovviamente).

La ratio della richiesta di consenso da parte degli esercenti potestà genitoriale per i servizi web erogati ai minori è scritta chiaramente nel Considerando 38 del mio amato Regolamento UE: 

I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.”

Qui non si tratta di servizi privati forniti direttamente ad un minore per i quali lo stesso potrebbe incorrere in rischi di cui non è consapevole (come per esempio il gaming on line), si tratta bensì di esercizio di compiti di interesse pubblico rilevante imposti per legge.

Il minore non ha voce in capitolo, il genitore non ha voce in capitolo, neanche il docente ha voce in capitolo.

Si può solo andare o non andare a scuola “ai tempi del Corononavirus”, di nuovo, con tutte le conseguenze del caso.

Vi dirò di più… nel paese in cui tutti si possono improvvisare esperti della materia e che ‘tanto se volemo bbene’, c’è la convinzione che “meglio un consenso in più”. Invece, secondo la legge, quel consenso in più è un consenso di troppo.

Non solo il consenso non va richiesto, bensì la richiesta di consenso in questo contesto è una violazione degli articoli 6 e 7 del GDPR (errato fondamento di liceità e mancata libertà nell’espressione del consenso) ed espone quindi a tutti i rischi di applicazione dei gemelli (allo specchio) Derrick del GDPR, ovverosia il meglio degli articoli 58 e 83: “la sanzione, quella grossa”.

Se posso quindi permettermi un suggerimento sincero, io consiglio a tutti i dirigenti scolastici e docenti che stanno improvvisando soluzioni per la gestione di questa devastante emergenza di non andare nel panico, non fare carte a caso, non produrre carta inutile.

Sentite i vostri DPO, buttate giù due informative (senza chiedere il consenso), scrivete semplici e precisi regolamenti sull’utilizzo degli strumenti di e-learning. E se avete sbagliato… correggete. Meglio tardi che mai.

In particolare, vi consiglio spudoratamente di porvi alcuni problemi semplici, quali:

  • Come volete utilizzare le immagini e le chat? (video dei docenti, video degli studenti, videolezione registrata o videolezione interattiva, possibilità di inibizione dei video degli studenti o divieto degli stessi, divieto di chat private, quali elementi possono essere registrati e quali non, relativi periodi di conservazione…)
  • Avete pensato a regolare il tipo di materiale e le modalità di scambio? (Utilizzo regolare di materiali didattici coperti da copyright, regolamentazione dell’utilizzo delle cartelle di condivisione digitale, quali documenti si possono caricare e quali non, come si uploadano gli oggetti di valutazione…)
  • Avete le idee chiare su chi sia responsabile di quali azioni e possa fare cosa con le informazioni? Cosa sia sotto il vostro controllo e cosa non? (Relazioni fra i soggetti coinvolti nell’erogazione della DAD ed in particolare delle piattaforme (e.g. registro elettronico, condivisione del materiale, sistemi di chat, sistemi di webconferencing) e relativi aspetti contrattuali (vi suggerisco in particolare di chiarire e rendere evidenti ai terzi quando la scuola ingaggia un responsabile del trattamento che agisce sotto la sua responsabilità, come ad esempio il fornitore del registro elettronico, e quando seleziona uno strumento di condivisione del materiale digitale che agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento…)

Vi suggerisco, da ultimo ma non da meno, di essere rassicuranti con le famiglie.

Se avete scelto strumenti seri (tra i quali magari quelli che consiglia il MIUR e quelli qualificati AgID), non potete fare niente di male. Non entrerete nelle loro case, non registrerete le immagini dei loro figli, non profilerete il loro comportamento, non venderete i loro dati al primo cacciatore di informazioni sui minori che avete incontrato…

Diteglielo. A questo serve una informativa.

Vi saluto sperando di essere stata #comeunainformativa: semplice, concisa, trasparente, intelligibile, Chiara.

***

Mi preme ringraziare, per la redazione di questo post, i cari amici e colleghi avv. Emanuela Caricati, avv. Graziano Garrisi, prof. Marco Mancarella (in rigoroso ordine alfabetico), oltre a LiquidLaw srl.

Mi preme altresì precisare, per la loro reputazione, che le informazioni sono condivise ed approvate dai colleghi, mentre lo stile comunicativo (e la vena irriverente) devono essere attribuiti solo alla sottoscritta.

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11 Commenti

  1. Anna Alemanno

    Grazie, finalmente un po’ di chiarezza e serenità!

    Rispondi
  2. Roberta

    Davvero un contributo prezioso per non sentirsi “la solita voce fuori campo”.Graziemille.

    Rispondi
  3. Carlo

    Letto con interesse (da genitore).

    Sono perplesso dal fatto che, presi dall’attuale momento, ci siano forti pressioni dal mondo scolastico sui genitori per anticpare l’uso di mezzi DAD e obbligare anche bimbi di 7 – 8 anni all’accesso ed utilizzo obbligatorio di strumenti di e-learning.

    Da un lato capisco la spinta verso “avanti” del mondo ma per bimbi questa spinta ( a mio parere) andrebbe piu’ “guidata” dalla scuola e meno “forzata” dagli eventi.
    Ora la scuola ci fa avere una informativa il cui sunto è “questa è la situazione, questa è l’informativa, dobbiamo andare avanti senza alcun consenso del genitore”.

    Rispondi
  4. Iacopo Balocco

    Grazie. Molto interessante. Ma questo significa che una delle piu’ diffuse piattaforme utilizzate a scuola come EDMODO non potra’ piu’ essere utilizzata? C’e’ la possibilita’ di continuare ad utilizzare queste piattaforme senza dover ricominciare da zero?
    Grazie ancora
    Iacopo Balocco

    Rispondi
    • LaDela

      In realtà… basterebbe che EDMODO fosse qualificata AgID o che si sottoponesse al processo di qualificazione.
      Essendo un prodotto americano, se ne fregano della nostra regolamentazione, sia della digitalizzazione della PA in Italia sia del GDPR, ma si può provare a capire se e come attestarne la conformità alle nostre regole.
      Avete un buon DPO a scuola che possa darvi una mano?
      Se no attivo la rete e vediamo di farvi arrivare qualche buon consiglio.

      Rispondi
  5. maurizio lomonaco

    Veramente interessante. Grazie per la chiarezza.

    Rispondi
  6. Fabio Turatti

    Grazie per i chiarimenti, davvero molto utili e finalmente un approccio “pratico” al problema. Nella mia scuola, secondaria di primo grado, non è ancora stata attivata una piattaforma, pertanto molti docenti si sono ”arrangiati” utilizzando piattaforme diverse a titolo personale e non attraverso un sistema di Istituto, che preveda un account dedicato per ogni studente, generato solo allo scopo della DaD.
    Inoltre alle famiglie non è stata fornita alcuna informativa, ma molti docenti hanno invece richiesto direttamente il consenso ai genitori.
    La domanda è se questo sistema sia opportuno, a tutela di studenti e docenti, in base alle normativa, o se c’è il rischio di possibili future contestazioni anche in sede giudiziaria.
    Grazie

    Rispondi
    • LaDela

      Mi pare evidente (ed altrettanto triste) che la soluzione “arrangiata” sia per definizione non conforme e sì, potrebbe, essere contestata in futuro.
      Sarebbe quindi davvero importante che il personale docente richiedesse all’Istituto Scolastico una linea guida, delle istruzioni scritte su cosa fare e cosa non (insomma, un benedetto regolamento). Nelle condizioni più disperate il regolamento potrebbe anche lasciare la libertà a ciascuno di scegliere lo strumento più adatto, ma sempre sotto la vigilanza e la responsabilità della scuola. Il docente, da solo, non nessuno (o meglio, è solo un dipendente pubblico).
      Contestazioni se ne potrebbero fare a iosa. La fortuna (o la tristezza) sta nel fatto che nessuno conosce, coltiva e rispetta questa norma, e quindi nessuno contesterà.
      Ma forse sono solo più realista del re ed andrà meglio di così.

      Rispondi
  7. Serena

    La ringrazio per questo articolo, che a me conferma quanto sostengo da tempo, ovvero l’abitudine di molti dirigenti scolastici di nascondere dietro falsi problemi l’incapacità anche nell’assunzione delle normali responsabilità del proprio ruolo, indubbiamente complicato nel sistema scuola italiano, e che li induce a preferire la strada del “non fare” per non doverne rispondere in caso di errore. Nonostante ciò, da genitore, credo non basti un’informativa, seppur ben dettagliata,a risolvere ed esaurire i dubbi sulla dad e a farci stare tutti tranquilli. Soprattutto se si parte dal principio da Lei espresso “si può solo andare o non andare a scuola, ai tempi del coronavirus, con tutte le conseguenze del caso”. Ai tempi del coronavirus si sta a casa, non a scuola e mi sembra una bella differenza.
    I regolamenti a scuola sono dettati da norme precise o almeno così dovrebbe essere nonostante gli escamotage offerti dalla tanto decantata “autonomia scolastica”. Quali sono le norme in vigore a cui riferirsi per fare scuola a casa? Chi e come si stabilisce che quanto deciso dalla singola scuola come offerta di dad (obbligatoria per gli alunni secondo il Suo principio) seppur riprodotta in una dettagliatissima informativa, rappresenti, rispetti e cauteli i diritti di ogni singolo alunno e del suo nucleo familiare, nella sua casa, dove è costretto da due mesi? In sostanza chi decide se è lecito stare due, tre o cinque ore davanti ad un pc, o tablet, o cellulare per seguire le lezioni, in diretta o no, con chat o senza, etc.? Chi decide se è lecito dopo le lezioni, mattutine o pomeridiane, trascorrere il resto della giornata a stampare o copiare esercizi, schede, a mano o con il pc, da reinviare ai singoli docenti, anche con l’ansia spesso del momentaneo intasamento della piattaforma, per essere pronti e presenti e non subire “le conseguenze del caso”? E ancora quali sono i parametri che concorrono al giudizio finale di ogni alunno? Sono leciti quelli già in uso nella “normalità” o ne occorrono di nuovi? E chi decide siano leciti questi eventuali nuovi? E da ultimo, non certo per importanza, come si attua l’inclusione, soprattutto dei bambini con handicap, anche gravi, nella dad?
    Chi e come, la domanda è sempre la stessa, ma la risposta?
    Non mi sembra che il MIUR abbia risposto, non sono norme le note e le linee guida astratte che puntualmente rimandano all’autonomia scolastica la scelta delle modalità specifiche. Sono ” consigli”, non norme, che i dirigenti richiamano a riferimento e giustifica del loro operato solo quando gli fa comodo. Lei potrebbe dirmi che basterebbe affidarsi al buon senso dei “professionisti della scuola”, dirigenti e docenti che questo fanno da una vita, ma quale buon senso? Lo stesso che, per esempio, chiede, in una scuola pubblica, ai genitori di pagare l’ ora settimanale curricolare di motoria, di musica, di inglese, pena l’esclusione, spacciandola per ampliamento dell’offerta formativa, sempre in nome della più volte succitata autonomia? O il buon senso dei mille altri paradossi,prodotti dai “professionisti della scuola” negli eccellentissimi Consigli di Circolo, organi “sovrani” e incontestabili perché annoverano al loro interno la fittizia partecipazione, mera presenza, dei rappresentanti dei genitori?
    Mi dispiace, Lei è stata chiarissima,io sicuramente non ho capito nulla, ma pur apprezzando il Suo incoraggiamento a “fare e nel caso correggere”, la situazione dad non mi sembra riconducibile e conclusa con una semplice informativa. Una cosa però credo di averla ben compresa in questa emergenza, anche se ha radici ben più lontane, il totale fallimento del principio dell’autonomia, in tutti gli ambiti istituzionali (regioni, enti territoriali, sanità, scuola, etc.), che ancora una volta anziché venire incontro alle reali esugenze del cittadino, ha mostrato l’assenza dello Stato, l’ignoranza sulla realtà quotidiana e il consolidamento dei privilegi dei soliti pochi.
    Se le sono sembrata polemica o inoppprtuna, me ne scuso, non era mia intenzione. La ringrazio e La saluto cordialmente.

    Rispondi
    • LaDela

      Cara Serena,
      la ringrazio per il commento, che trovo acuto, competente e che mi piacerebbe tanto che qualcuno al MIUR leggesse, così magari capiscono che cosa sta succedendo nel mondo reale.
      Detto questo, credo di doverle due risposte, una da specialista ed una da genitore (nei casi in cui cerco di sopravvivere allo sdoppiamento di personalità!?)
      Da specialista, Le devo dire che il mio post nasce dalla mia indignazione di fronte a quel fenomeno assurdo che si è scatenato a valle dell’obbligo di erogare DAD e FAD: tutti sono diventati improvvisamente esperti di una materia sofisticata e seria e si sono improvvisati geni del web, facendo fioccare pretestuose, illegittime e terribili richieste di consenso alle famiglie, che mi hanno fatta inorridire. Poi capirà, io lo faccio per mestiere, il mestiere del DPO, e quando vedo che su una rivista di settore viene pubblicato un articolo che cita un Ufficio Scolastico Regionale e che dice che il consenso è obbligatorio… mi va il sangue al cervello.
      Quindi, numero uno: il post era scritto per far capire ai miei colleghi, ai Dirigenti Scolastici ed alle autorità che stavano sbagliando tutto. Le dirò che dopo una ventina di giorni è intervenuto anche il Garante per spiegarlo.
      Numero due: concordo con Lei che tutte le figure che sarebbero state preposte a normare questi aspetti (dai vertici del MIUR in giù) hanno scritto poche informazioni sommarie, vaghe e per nulla chiare, senza prendersi la pur minima responsabilità (alla faccia della accountability).
      Numero tre: è vero che siamo a casa e non a scuola, ma è proprio per questa ragione che avrebbero dovuto essere emesse regole chiare e nitide, che dessero istruzioni ai docenti, ai discenti e che solo in secondo ordine rassicurassero le famiglie.
      Da ultimo, mi rendo conto che potrei scrivere un poema, quindi smetto. Quello che mi preme dirle è che io non intendevo dire che con una informativa si risolve tutto, ma che un documento semplice, pulito e onesto sarebbe stato il minimo sindacale.
      Sui professionisti della scuola poi… mi lasci dire… ma come si fa a rimettere decisioni di questo tipo a soggetti che in massima parte non hanno nemmeno i rudimenti dell’alfabetizzazione digitale?

      Rispondi
    • LaDela

      Cara Serena,
      di nuovo, le rispondo poi da genitore.
      E le esprimo la frustrazione di essere una che fa questo mestiere, combattendo battaglie feroci, per poi scoprire che coi mulini a vento avrei avuto più successo.
      Mi sono trovata davanti un docente di filosofia di un liceo scientifico che chiedeva il consenso di ambedue i genitori a usare Whatsapp per le videolezioni di un figlio maggiorenne. Una assurdità (non va chiesto, non ai genitori per i maggiorenni, e non il docente ma la scuola…)
      Poi mi sono trovata davanti un figlio minore che in seconda media deve usare 4 sistemi diversi per collegarsi a 40 minuti di videolezione di cui venti sono mediamente persi a collegarsi… Poi ho letto di Jitsi e delle piattaforme aperte, di Zoom, di cosa NON fanno le istituzioni…
      Ho i brividi. Ma combatto per l’alfabetizzazione digitale di tutti quelli che incontro, dando il mio contributo perchè il mondo possa almeno provare a migliorare.

      Rispondi

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  1. In Francia una DAD orizzontale? – Babaloobazoo - […] Il presente articolo ha quindi la finalità di alleggerire il carico di processi interni all’ente per la gestione (inutile)…

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